STATUTO

L'Associazione Italiana di Psicologia Ambientale e Architettonica (AIPAA), di cui all'atto costitutivo sottoscritto ad Abbiategrasso (MI) il 18 aprile 2019, adotta il seguente Statuto, composto da 28 articoli. 

ALLEGATO "B" AL REP. N.25. 249/8665

ART. 1 - DENOMINAZIONE
L’Associazione Italiana di Psicologia Ambientale e Architettonica (AIPAA) adotta il seguente Statuto.

ART. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede nel comune di Milano. La sede ufficiale della Presidenza e del Consiglio di Presidenza è presso la sede dell’Associazione. L’AIPAA, al fine di garantire una migliore gestione dell’attività sul territorio nazionale, intende costituire sedi secondarie e/o sedi regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo. Contestualmente alla costituzione delle sedi regionali verrà istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 3 – FINALITÀ
In considerazione dell’assunto di base che Persona e Ambiente interagiscono in un feedback continuo d’influenze reciproche, l’Associazione persegue le seguenti finalità:
  • A. Promuovere lo studio dell’interazione tra persone e ambiente naturale, costruito e sociale, contribuendo a sostenere e diffondere programmi di studio e ricerca sviluppati da Istituti Scientifici e Università.
  • B. Favorire una pratica professionale progettuale, nelle diverse scale e nei diversi ambiti, ancorata ai principi evidence-based della Psicologia Ambientale e Architettonica.
  • C. Agevolare la diffusione e la costruzione di strumenti idonei a una progettazione di oggetti, luoghi e sevizi finalizzati alla persona e ai suoi bisogni, nella dimensione sia individuale sia collettiva.
  • D. Promuovere la formazione e le attività di aggiornamento professionale dei propri iscritti.
  • E. Contribuire al miglioramento della conoscenza e della promozione attiva dei valori della Psicologia Ambientale.
  • F. Contribuire a qualificare e promuovere la figura del “Consulente in Psicologia Ambientale”.
  • G. Costituirsi quale soggetto organizzatore di attività formative per l’acquisizione di Crediti Formativi su tutto il territorio nazionale. 
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, ed in via marginale e complementare, l’Associazione potrà ricevere quote di iscrizione a congressi o ad altre manifestazioni e stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private.

ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE
A. Patrimonio. Il patrimonio dell’Associazione è unico, indivisibile e indirizzato al raggiungimento delle finalità dell’Associazione, ed è costituito dalle somme in denaro, dagli avanzi di gestione e dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione venga a qualsiasi titolo in possesso.
B. Entrate. Per il perseguimento delle sue finalità, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  1. Quote annuali di iscrizione all’Associazione e versamenti volontari degli iscritti.
  2. Redditi derivanti dal suo patrimonio.
  3. Introiti realizzati nello svolgimento delle sue finalità.
  4. Elargizioni e donazioni, contributi e finanziamenti a qualunque titolo effettuati da terzi.
  5. Fondi derivanti da bandi.
Tutti i versamenti sono a fondo perduto.

ART. 5 – SOCI
L’Associazione si costituisce su iniziativa dei Soci Fondatori che, per tutto il tempo della permanenza all’interno della medesima, godono del diritto di veto su qualunque delibera, con particolare riferimento a modifiche dello Statuto e a questioni deontologiche.
Possono essere ammessi in qualità di Soci tutti coloro che possiedono titoli di studio e competenze professionali nell’ambito della Psicologia Ambientale e Architettonica o comunque conformi allo scopo dell’Associazione. Per essere ammessi, è necessario fare formale domanda e sottoscrivere l’impegno ad uniformarsi alle prescrizioni del presente Statuto. I Soci, fatto salvo per i Soci Fondatori, possiedono parità di diritti e solo ad essi spetta il diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per l’approvazione e le eventuali modifiche dello Statuto e dei Regolamenti. I Soci hanno diritto a richiedere copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili e/o rivalutabili.
Fermo restando quanto sopra, possono essere ammesse all’Associazione anche le seguenti categorie di iscritti:
  • Onorari: persone fisiche che hanno svolto attività meritevoli ed esemplari nell’ambito della Psicologia Ambientale e Architettonica e/o dei suoi valori.
  • Cultori: coloro che, anche in mancanza dei requisiti di cui al presente articolo, comunque condividano le finalità dell’Associazione, siano informati ed abbiano interesse a partecipare alle attività della medesima.
  • Sostenitori: enti pubblici e privati, aziende, imprese e persone fisiche che mediante elargizioni e donazioni contribuiscono alle finalità e alle attività dell’Associazione.
A nessuno può essere negata l’iscrizione per motivi di etnia, religione, orientamento sessuale o politico o motivi altri che non siano espressamente in conflitto con il Codice Deontologico dell’Associazione.

ART. 6 - ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
La domanda di iscrizione all’Associazione come Socio, Cultore o Sostenitore va presentata al Segretario, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento, e l’accettazione deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza. La nomina degli Onorari viene deliberata dalla Direzione Nazionale ed è a vita. L’entità del contributo per l’iscrizione all’Associazione è deliberata dalla Direzione Nazionale.

ART. 7 - OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI
Gli iscritti all’AIPAA sono tenuti:
  • Alla più stretta osservanza di quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nelle norme deontologiche;
  • Al pagamento delle quote annuali di Associazione, qualora dovute, entro i termini e le modalità indicati nel Regolamento.
ART. 8 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo si scioglie, limitatamente al singolo iscritto, per:
  • A. Recesso;
  • B. Morosità nel pagamento della quota associativa, fermo restando l’addebito;
  • C. Perdita dei requisiti di ammissione;
  • D. Radiazione deliberata dal Consiglio di Presidenza. Tale delibera è insindacabile e inappellabile;
  • E. Decadenza ed esclusione.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio di Presidenza; ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Presidenza su proposta dei Probi Viri, previa convocazione e audizione dell'interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso interessato con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata con avviso di ricevimento. In opposizione alla delibera di esclusione per causa diversa dalla morosità, l'associato può ricorrere all'arbitro di cui in calce al presente Statuto. Il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esecuzione del provvedimento definitivo compete al Consiglio di Presidenza.

ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
  • A. Assemblea Generale
  • B. Consiglio di Presidenza
  • C. Direzione Nazionale
  • D. Collegio dei Probiviri
  • E. Consigli Regionali (referente)
  • F. Consiglio dei Revisori dei Conti
  • G. Commissioni eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo
  • H. Comitato Scientifico.
ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE
Composizione: L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e sottostà esclusivamente al diritto di veto dei Soci Fondatori.
Tipologie dell’Assemblea Generale:

Ordinaria: Viene convocata per il normale esercizio delle sue funzioni e precisamente:
a) delinea le direttive generali dell’Associazione;
b) elegge e revoca il Consiglio di Presidenza e il Consiglio dei Probiviri;
c) approva e delibera sulle modifiche al Regolamento e alle norme deontologiche;
d) discute e approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e
preventivo nazionale, richiedibile all’Associazione per visione nei 15 giorni
precedenti la data di convocazione dell’assemblea.

Straordinaria: Delibera in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento dell’Associazione e alla conseguente devoluzione del patrimonio dell’Associazione. A richiesta del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea Straordinaria è verbalizzata da un notaio.

Convocazione e ordine del giorno: L'Assemblea Generale ha luogo almeno una volta l'anno e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente indicando il luogo, il giorno e l'ora, sia della
prima che della seconda convocazione, e l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare, almeno trenta giorni prima della riunione a tutti gli aventi diritto. L'Assemblea può essere convocata dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza, oppure da almeno un decimo dei Soci qualora ne venga fatta richiesta motivata. Il Collegio dei Probiviri, nei trenta giorni successivi alla decadenza del Consiglio di Presidenza o per l’avvenuta cessazione del Presidente, ha facoltà di convocare l’Assemblea per la formazione del nuovo Consiglio di Presidenza.
L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con comunicazione a tutti gli aventi diritto di voto, per mezzo di posta elettronica certificata, o altro mezzo ritenuto idoneo, inviata almeno 30 giorni prima dell’adunanza; nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui,
nell’adunanza prevista in prima convocazione, l’assemblea non risultasse legalmente costituita.

Validità dell’Assemblea: L'Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria (salvo quanto in seguito previsto per lo scioglimento dell’Associazione), è validamente costituita qualora in prima convocazione sia intervenuta, anche per delega, almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Votazioni:
a) L’Assemblea Generale delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati, salvo il diverso tipo di maggioranza necessaria nel caso di
scioglimento dell’Associazione.
b) Il voto tramite PEC è ammesso nei casi indicati nel Regolamento.

Deleghe:
a) Ogni Socio ha diritto a un solo voto, esercitabile anche mediante delega scritta formalmente espressa e non contenente limitazioni.
b) La delega può essere conferita solamente ad altro Socio, purché non
appartenente al Consiglio di Presidenza.
c) Ciascun Socio non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Presidenza e Segreteria dell’Assemblea:
a) L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Presidenza o da altro Socio.
b) La Segreteria dell’Assemblea Generale è tenuta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente
dell’Assemblea.

Verbale: Di ogni seduta dell’Assemblea Generale dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario o, ove intervenuto, da un notaio.

ART. 11 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Composizione - Il Consiglio di Presidenza è composto da sette soci.
  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere
  • Tre Consiglieri
Attribuzioni - Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo dell’Associazione e assolve alle seguenti funzioni:
a. Gestisce l’Associazione secondo gli indirizzi degli organi statutari;
b. Elegge tra i propri membri, nel corso della prima riunione da tenersi entro trenta giorni dall’elezione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il/i delegato/i ai rapporti internazionali.
c. Delega il Segretario e il Tesoriere all’esercizio della firma, rispettivamente, per gli atti amministrativi e per quelli economici e finanziari di valenza nazionale e internazionale.
d. Delibera in merito alle domande di iscrizione.
e. Delibera la decadenza degli iscritti.
f. Approva la costituzione di eventuali Sezioni Territoriali e lo scioglimento delle stesse.
g. Delibera la misura del contributo associativo per gli Associati.
h. Discute ed approva entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio preventivo
nazionale e il rendiconto consuntivo nazionale consolidato, da sottoporre
successivamente all’approvazione dell’Assemblea Generale.
i. A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del
Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le
attività dell’Associazione. L’invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Convocazione del Consiglio - Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio preventivo nazionale da sottoporre all’Assemblea Generale. La convocazione dovrà essere effettuata tramite PEC che assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in caso d’urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso deve contenere la data, il luogo e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Validità delle riunioni - Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito qualora vi partecipi la maggioranza dei membri del Consiglio, con l’obbligo di presenza per il Presidente e il Segretario. Non sono consentite deleghe tra Consiglieri. Il Consiglio di Presidenza è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono anche essere svolte con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:
a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione a intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Cessazione e integrazione dei membri del Consiglio di Presidenza - In caso di cessazione di un membro del Consiglio di Presidenza, subentra il primo dei non eletti: in tal caso il Consiglio provvederà ad una nuova elezione delle cariche interne al Consiglio stesso.

Votazioni - Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Verbale - Di ogni seduta del Consiglio di Presidenza dovrà essere tenuto un verbale a cura del Segretario.

ART. 12 – PRESIDENTE
Il Presidente assolve le seguenti funzioni:
a) Rappresenta legalmente l’Associazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, salvo la delega sia conferita espressamente ad altri Consiglieri;
b) Convoca e presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio di Presidenza e la Direzione Nazionale;
c) Ha la facoltà di compiere, in casi eccezionali, atti di straordinaria
amministrazione: in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Presidenza per la ratifica del suo operato;
d) Ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente.

ART. 13 – VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente assiste il Presidente nell’assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.

ART. 14 – SEGRETARIO
Il Segretario assolve le seguenti funzioni:
a) È responsabile delle attività esecutive dell’Associazione;
b) Esercita, su delega del Consiglio di Presidenza, la firma per gli atti amministrativi;
c) Trasmette agli iscritti le convocazioni;
d) Redige i verbali delle riunioni di Assemblea Generale, di Consiglio di Presidenza e di Direzione Nazionale;
e) Aggiorna il Registro degli iscritti.

ART. 15 – TESORIERE
Al Tesoriere sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Amministra il patrimonio dell’Associazione;
b) Esercita, su delega del Consiglio di Presidenza, la firma per le operazioni
economiche e finanziarie;
c) Riscuote le quote annuali di iscrizione;
d) Si occupa della tenuta dei libri contabili;
e) Predispone, in base al bilancio, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo nazionale, accompagnandolo da idonea relazione.
Il Tesoriere è tenuto a trasmettere il bilancio al Consiglio di Presidenza per l’esame e l’approvazione, in tempo utile affinché questo organo possa esaminarlo e approvarlo entro il 31 maggio di ogni anno.

ART. 16 – DIREZIONE NAZIONALE
Composizione:
  • Membri del Consiglio di Presidenza;
  • Presidenti delle Sezioni Territoriali o loro delegati ove costituite;
  • Direttore responsabile della Rivista dell’Associazione o un delegato della redazione, quando fondata;
  • Presidente del comitato scientifico.
Attribuzioni - La Direzione Nazionale è l’organo di collegamento tra l’Associazione e il Consiglio di Presidenza ed assolve le seguenti funzioni:
a) Supporta il Consiglio di Presidenza nell’attuazione delle finalità dell’Associazione;
b) Stabilisce la linea editoriale della rivista con il Direttore;
c) Stabilisce le strategie di comunicazione dell’Associazione;
d) Determina l’entità e le modalità della ripartizione delle quote alle Sezioni
Territoriali ove costituite.

Convocazione della Direzione Nazionale - La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all’anno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri della Direzione stessa. La convocazione è effettuata mediante idonea forma di comunicazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima
dell’adunanza. La Direzione Nazionale è validamente costituita qualora vi partecipi la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni della Direzione Nazionale possono anche essere svolte in remoto/teleconferenza.

Votazioni – La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto; non sono consentite deleghe tra i suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Composizione - Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea Generale, che diano garanzia di moralità e imparzialità. In caso di cessazione di un membro del collegio, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un probiviro vicario fino alla successiva Assemblea.

Attribuzioni - Il Collegio dei Probiviri assolve le seguenti funzioni:
a) Vigila sull’osservanza del presente Statuto, del Regolamento e della legislazione vigente;
b) Si pronuncia sul comportamento degli iscritti in merito alle norme deontologiche;
c) Si pronuncia in merito ai ricorsi sui provvedimenti di decadenza per motivi diversi dalla morosità.

Intervento - L’intervento dei Probiviri avviene in seguito a:
a) Richiesta dell’Assemblea Generale;
b) Richiesta del Consiglio di Presidenza;
c) Segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio.

ART. 18 - ELENCO DEGLI ISCRITTI
È facoltà della Assemblea, su proposta della Direzione Nazionale, istituire elenchi di esperti, di specialisti o di categorie di iscritti. Caratteristiche e finalità degli elenchi sono specificate nel Regolamento.

ART. 19 - SEZIONI
Potranno essere istituite sedi regionali previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali svolgono la funzione di favorire una maggiore diffusione delle attività proposte dall’Associazione, garantendo una presenza più capillare sul territorio nazionale e facilitando il contatto con gli operatori a livello locale.
A tal fine si propone di:
  • Collaborare con istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio in tale ambito, per predisporre corsi di formazione e aggiornamento continuo delle figure professionali che lavorano nel settore;
  • Promuovere attività e interventi su tematiche inerenti la psicologia ambientale.
La costituzione delle sedi regionali dell’AIPAA prevede l’esistenza di un gruppo significativo di associati e l’esistenza di un Referente e di un Gruppo di Coordinamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 20 - COMITATO SCIENTIFICO E COMMISSIONI
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Scientifico e Commissioni finalizzate all’approfondimento di particolari temi. Il Comitato Scientifico è indipendente e svolge funzione consultiva e di verifica scientifica. Il Presidente coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito
di nominare i membri nel numero che reputa adeguato, anche tra soggetti non appartenenti all’Associazione. Il Consiglio Direttivo e i Soci Fondatori possono esprimere diritto di veto solo inerentemente a questioni deontologiche.
Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi
dell’Associazione e il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata, che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo. I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non
appartenenti all’Associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
I Soci eletti nelle cariche sociali nazionali e di sezione durano in carica 3 anni e non possono ricoprire più di una carica. In caso di eccezionali circostanze, tutte le cariche sociali possono essere prorogate per un massimo di 12 mesi su indicazione della Direzione Nazionale.

ART. 22 - COMPENSI E RIMBORSI
Le attività dei Soci, inerenti alla carica sociale che ricoprono, si intendono svolte a titolo gratuito fatti salvo i rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento degli incarichi ricoperti.

ART. 23 - AVANZI DI GESTIONE
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 24 - VARIAZIONI DI STATUTO
Ogni proposta di variazione, emendamento o aggiunta allo Statuto dovrà essere motivata e non in contrasto con le finalità dell’Associazione e potrà essere presa in esame se presentata dal Consiglio di Presidenza oppure da almeno 50 Soci con diritto di voto. La proposta da parte dei soci dovrà essere presentata al Consiglio di Presidenza con formale richiesta inviata al Presidente dell’Associazione tramite posta elettronica certificata o
altro mezzo idoneo. Le modificazioni allo Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentanti. Le proposte non accolte non potranno essere ripresentate prima di un anno dalla presentazione.

ART. 25 - REGOLAMENTO
  1. Il Regolamento è elaborato a cura della Direzione Nazionale e costituisce il documento che riporta le modalità di funzionamento e le procedure che riguardano la vita dell’Associazione.
  2. Per quanto riguarda l’attuazione del presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento.
  3. Ogni proposta di variazione, emendamento o aggiunta al Regolamento dovrà essere motivata e non in contrasto con le finalità dell’Associazione e potrà essere presa in esame se presentata dal Consiglio di Presidenza oppure da almeno 50 Soci con diritto di voto. La proposta da parte dei soci dovrà essere presentata al Consiglio di Presidenza con formale richiesta inviata al Presidente dell’Associazione tramite posta elettronica certificata.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione potrà essere sciolta solo in sede di Assemblea Straordinaria, previo inserimento nell’ordine del giorno della riunione.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire solo su decisione favorevole dei tre quarti dei soci.
  3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 27– CLAUSOLA COMPROMISSORIA
  1. Qualunque controversia sorta come conseguenza dell’esecuzione o interpretazione del seguente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, provvederà alla nomina il Presidente del Consiglio Notarile territoriale competente in riferimento alla sede ufficiale dell’Associazione.

ART. 28 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
F.to: LUCINI Elena
F.to: CAMPANARO Maria
F.to: RAMBELLI Michele
F.to: MARCHETTI Chiara
F.to: FERRARIO Dolores
F.to: GESUALDI Elisabeth
F.to: TIZI Leonardo
F.to: Loredana TIZZONI Notaio (L.S.)